Dignità della personaDa Amici di Alberto.![]() La stampa, in virtù dell’art. 21 della Costituzione, è libera; ma, in virtù dell’art. 13 della Costituzione, «la libertà personale è inviolabile» e, in virtù dell’art. 32 della Costituzione, «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Lo Stato, in virtù dell’art. 3 della Costituzione, intende rimuovere tutti gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana», e prevede, con l’art. 13, che sia punita ogni violenza, non solo «fisica» ma anche «morale» sulle persone. Dignità della persona, libertà della persona, rispetto della persona, sviluppo della persona, sono beni non solo del patrimonio etico, ma anche beni tutelati dall’ordinamento costituzionale alla pari della libertà di stampa che non può penetrare nella sfera di questi valori costituzionalmente promossi e protetti. È perciò evidente che non è esercizio della libertà di stampa l’offesa della reputazione, l’offesa all’onore della persona, alla stima che un individuo gode nella collettività dal punto di vista morale, sociale e professionale. Quindi, l’ordinamento giuridico non limita la libertà di stampa configurando come reato la diffusione a mezzo della stampa di notizie che offendono l’onorabilità privata (art. 595 C.p.). La tutela dalle ingiurie che «offendono l’onore o il decoro di una persona» (art. 594 C.p.), la tutela dalla diffamazione che «offende l’altrui reputazione» (art. 595 C.p.) e così pure la tutela della riserbatezza riguardano una sfera di libertà giuridicamente protetta nella quale non ha diritto di penetrare non solo la stampa, ma neppure l’autorità giudiziaria se non sia richiesta da necessità di giustizia, e, comunque, sempre e solo nei modi stabiliti dalla legge. ![]() Tratto da "La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà "di Guido Gonella |

